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Badante: come gestire l’orario di lavoro per i collaboratori domestici

Al giorno d’oggi la figura del collaboratore domestico, più comunemente detto badante, è presente nella maggior parte delle famiglie. Molti, infatti, non avendo modo di prestare la dovuta assistenza ai propri cari, si vedono costretti ad assumere un badante che si occupi della loro cura. Tuttavia, è bene ricordare che il badante non potrà prestare assistenza 7 giorni su 7 e h24 poiché anche lui o lei, come tutti i lavoratori, ha diritto a godere di periodi di riposo giornalieri e settimanali.

Sapere come gestirli e cosa rientri o meno fra i diritti del lavoratore o della lavoratrice diventa fondamentale non solo per capire come gestire il proprio menage familiare, ma anche per evitare di incorrere in spiacevoli fraintendimenti e discussioni. Analizziamo, quindi, cosa dice la legge.

Cosa prevede il CCNL Collaboratori Familiari?

Anche per i collaboratori familiari, così come per altre categorie, esiste un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, e il suo contenuto specifica chiaramente cadenza ed entità dei turni di riposo dei collaboratori familiari. Nello specifico, vi si legge:

  1. Riposi giornalieri

Durante i giorni feriali, il collaboratore domestico non può lavorare h24, nemmeno se convivente ed ha comunque diritto a un periodo di riposo.

Collaboratore domestico convivente

L’art. 14 C.C.N.L. stabilisce che Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata. Inoltre, se il suo orario giornaliero non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, il collaboratore domestico ha diritto ad un ulteriore periodo di riposo non inferiore alle 2 ore giornaliere, normalmente collocato nelle ore pomeridiane.

Collaboratore domestico non convivente

Il lavoratore non convivente che presti attività per un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore continuative, ha diritto a ricevere dal datore di lavoro il pasto o, in alternativa, un’indennità pari al suo valore convenzionale. In ogni caso, il tempo necessario a consumare il pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non dovrà essere retribuito.

  1. Riposi settimanali

Oltre al riposo giornaliero, i collaboratori domestici, sia conviventi, sia non conviventi, hanno diritto a godere del riposo settimanale.

Collaboratore domestico convivente

L’art. 13 C.C.N.L. stabilisce che il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

Inoltre, nel giorno in cui il badante ha diritto di godere delle 12 ore di riposo, Egli deve prestare la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle normalmente lavorate in un solo giorno.

Collaboratore domestico non convivente

Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica. Se, tuttavia, al lavoratore è richiesto di prestare attività domenicale, Egli ha diritto a un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e al pagamento di un 60% in più della retribuzione per le ore di lavoro svolte alla domenica.

Quindi, la durata normale dell’orario di lavoro settimanale consiste in:

  1. 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
  2. 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

E se la badante, durante il periodo di riposo, resta a casa?

Anche se il collaboratore domestico convivente, durante il periodo di riposo, non lascia l’abitazione, non gli può essere richiesto di prestare alcuna attività lavorativa, poiché tale periodo è destinato all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. Allo stesso modo, non può richiedersi al collaboratore convivente che presti attività di lavoro durante il giorno, di svolgere anche l’assistenza notturna.

Come organizzarsi per i periodi di riposo della badante?

Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, che svolgano attività soltanto nelle ore e nei giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza.

Ci si può accordare diversamente con la badante?

Certo, è sempre possibile, ma ci si espone non solo al rischio di dimissioni del collaboratore domestico, ma anche a quello di rivendicazioni economiche da parte del collaboratore che abbia prestato attività di lavoro oltre all’orario previsto.

Quando assumiamo un Collaboratore Familiare stiamo a tutti gli effetti creando un posto di lavoro.

Gestirlo propriamente, dunque, non è solo una responsabilità ma un interesse per tutte le parti: affidarsi a un legale per una consulenza, quindi, è sempre una buona idea! Se ne hai bisogno contatta il nostro studio: tutela i tuoi diritti!

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