incidenti stradali

Incidenti stradali e fondo di garanzia vittime della strada

Nella vita di tutti i giorni, gli incidenti stradali sono purtroppo qualcosa di molto diffuso. A tutti capita, una o più volte nella vita e con danni più o meno consistenti e, al netto della speranza di non incappare mai in conseguenze davvero gravi, è giusto considerare che, in determinate circostanze, è giusto dotarsi di strumenti per aiutare chi viene danneggiato. Non alludiamo, però, tanto a una dimensione individuale quanto a una sociale: il fondo di garanzia vittime della strada. Ecco in cosa consiste.

Fondo di garanzia vittime della strada: cominciamo dall’incidente stradale

Secondo la legge, ogni veicolo a motore circolante deve essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di sinistro stradale, il danneggiato sia posto nelle condizioni di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Per garantire al danneggiato tale possibilità, è inoltre istituito il c.d. Fondo di garanzia vittime della strada.

Il Fondo di garanzia vittime della strada è un organismo previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) costituito presso la Consap e finanziato attraverso un prelievo obbligatorio sui premi delle polizze RC Auto, il cui scopo è quello di risarcire i danni derivanti da incidenti stradali provocati da:

  • veicoli non identificati: solo per i danni alle persone, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona;
  • veicoli non coperti da assicurazione RCA obbligatoria: per i danni alle persone e alle cose;
  • veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa: per i danni alle persone e alle cose;
  • veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio in caso di furto): per i danni alle persone e alle cose.

Il Fondo si attiva a seguito di apposita richiesta formulata dal danneggiato corredata da tutta la documentazione necessaria a provare il fatto, il danno e la responsabilità dei soggetti coinvolti, ed in particolare:

  • descrizione precisa di luogo, ora, modalità di accadimento degli incidenti stradali e persone/veicoli coinvolti;
  • documento d’identità del richiedente;
  • documentazione medica attestante i danni subiti dalle persone (certificati del pronto soccorso; certificato medico);
  • documentazione comprovante i danni subiti dalle cose;
  • eventuale verbale delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente;
  • eventuale denuncia di furto del veicolo, in caso di sinistri causati da veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario o eventuale querela, in caso di sinistri causati da veicoli non identificati.

Dopo gli incidenti stradali: tempistiche e prassi

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, la Compagnia designata sarà obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, ovvero a comunicare allo stesso i motivi per i quali ritiene di respingere la domanda.

Il danneggiante che ha provocato il sinistro senza essere assicurato va incontro all’azione di regresso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, egli sarà dunque chiamato a rimborsare al Fondo l’importo da quest’ultimo versato al danneggiato. Parimenti, in caso di sinistri causati da veicolo non identificato, qualora sopraggiunga l’identificazione, il Fondo potrà rivalersi direttamente sul danneggiante.

La legge mette a disposizione strumenti di assistenza… tutto sta a conoscerli!

A meno di una formazione specifica, non è possibile conoscere tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione dei cittadini di per affrontare situazioni complesse e far fronte ad emergenze o stati di disagio. Per questo il consiglio di un legale è sempre necessario: rivolgiti al nostro studio per una consulenza se ne hai bisogno, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Camilla Marcato

polizza infortuni

Polizza infortuni: in che casi siamo coperti e come possiamo gestirla?

In molti casi, per questioni lavorative o semplicemente per essere previdenti, decidiamo di sottoscrivere una polizza infortuni. Districarsi tra le molteplici compagnie che promettono di coprire i rischi derivanti da un’eventuale incidente, però, è tutt’altro che semplice. Spesso, infatti, non è chiaro cosa ci si possa aspettare da una polizza infortuni, né cosa questa sia tenuta a coprire. Cerchiamo di capirne di più.

Innanzitutto, cosa si intende per polizza infortuni? 

Una polizza infortuni è un contratto di assicurazione mediante il quale una compagnia assicurativa, data la riscossione di un premio, si impegna a rivalere l’assicurato di un danno, qualora si verificasse, mediante il pagamento di un capitale o di una rendita. In altre parole, la compagnia assicurativa offrirà all’assicurato che ha subito un infortunio una compensazione economica per il danno, in un’unica soluzione o in più soluzioni con cadenza regolare. 

Il contratto assocurativo deve avere forma scritta e prevedere prestazioni corrispettive: l’assicurato paga il premio e l’assicurazione risarcisce il danno in caso di infortunio. In questo modo, la polizza assicurativa consente di proteggersi da tutte le conseguenze economiche di un’eventuale infortunio. 

Ma cosa si intende per infortunio? 

L’infortunio è la conseguenza di un incidente fisico, ossia di un evento dannoso imprevedibile, violento, fortuito ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili.

Un infortunio può avere diverse conseguenze: una inabilità temporanea, una invalidità permanente o la morte.  

Per inabilità temporanea si intende l’impossibilità di lavorare per un certo periodo di tempo a causa del danno subito a seguito dell’infortunio. L’indennizzo previsto in questi casi è una diaria che copre tutti i giorni di lavoro persi dall’assicurato a causa della sua situazione. La polizza prevede anche il risarcimento totale delle spese ospedaliere e mediche sostenute dall’assicurato per curarsi. 

L’invalidità permanente si ha in quei casi nei quali i danni subiti non sono reversibili. L’assicurato riscontra un’impossibilità permanente a svolgere attività lavorativa o una limitazione che condizionerà per sempre la sua vita. In questo caso, l’indennizzo viene ricavato sul capitale assicurato tramite un valore percentuale calcolato in base al tipo di limitazione sensoriale o menomazione fisica subita dall’assicurato nel danno.  Questo tipo di polizza incontra soprattutto le esigenze dei lavoratori autonomi, che non godono degli indennizzi per malattia o infortunio previsti dai lavoratori dipendenti.  

L’estrema conseguenza di un incidente è, purtroppo, la morte. In questo caso la polizza prevede la nomina di un beneficiario (di solito i figli o un congiunto) il quale riceverà un risarcimento. Nel caso in cui il beneficiario non sia indicato, l’indennizzo verrà diviso equamente fra tutti gli eredi.  

Molte polizze infortuni prevedono, in aggiunta, anche un rimborso spese mediche, fino a un tetto massimo di spesa indicato nella polizza. Chiaramente, sono coperte le spese mediche che conseguono all’incidente, ad esempio accertamenti diagnostici, terapie, farmaci, trasporti, o rette di degenza. In alcune polizze è prevista anche la corresponsione di una diaria di ricovero o da ingessatura, una somma che compensa ogni giorno trascorso in ospedale, in convalescenza o con un apparecchio gessato o immobilizzante.  

Cosa bisogna verificare nel contratto per calcolare il giusto risarcimento in caso di infortunio? 

  • Le franchigie: si tratta dell’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell’assicurato. I danni che hanno un importo inferiore alla franchigia rimangono interamente a carico dell’interessato. Generalmente le polizze prevedono franchigie in percentuale da applicare in caso di invalidità permanente, o franchigie in giorni in caso di inabilità temporanea.  
  • Le esclusioni: generalmente le polizze escludono i pagamenti degli infortuni accaduti in conseguenza di un reato o di un’attività contraria alla legge, come gli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assicurato, in stato di ubriachezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questi casi, l’assicurazione non provvederà a liquidare nulla all’assicurato.
  • Le concause, o meglio l’assenza di concause nella produzione delle lesioni causate dall’infortunio va posta attenzione. Se le lesioni sono imputabili a cause preesistenti, l’inabilità o l’invalidità non sarà indennizzata. La garanzia in questo caso copre esclusivamente la menomazione fisica che è conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio.  
  • La copertura delle spese legali, garanzia ulteriore per l’assicurato. Qualora non si sia soddisfatti dell’offerta risarcitoria o ci sia un rifiuto da parte della compagnia assicurativa alla liquidazione del sinistro, ci si potrà rivolgere a un legale. Tuttavia occorre verificare che il contratto sottoscritto preveda la copertura delle spese legali da parte dell’assicurazione; in caso contrario, queste spese rimarranno a carico dell’assicurato.  

Piccolo accorgimento! 

Attenzione, sempre, ai termini di decadenza per le denunce e alle eventuali clausole arbitrali inserite e, in ogni caso, prestare particolare attenzione alle clausole per le quali vi viene richiesta una seconda firma! 

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