Per qualcuno è la fine di una speranza, per altri un esercizio di sovranità e di tutela dei cittadini. Sicuramente, comunque lo intendiate, il concetto di “Espulsione” è uno dei più abusati nel campo della comunicazione politica, e spesso uno degli istituti legali più fraintesi se non addirittura travisati dall’opinione pubblica, per non parlare dell’idea che se ne fa chi ne viene direttamente colpito! Innanzitutto, in cosa consiste di preciso un decreto di espulsione?
Il Decreto di Espulsione, emesso dalla Prefettura prevede l’allontanamento di uno straniero dal territorio della Repubblica Italiana.
Dev’essere notificato direttamente allo straniero, in una lingua a lui comprensibile o da lui scelta fra inglese, francese e spagnolo. Dopo il Decreto di Espulsione, il Questore notifica un ulteriore provvedimento che obbliga l’interessato ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.
L’Espulsione Amministrativa è prevista dall’articolo 13 del Testo Unico Immigrazione in due casi distinti e descritti in altrettanti specifici comma.
Art 13 comma 1 TUI: Espulsione disposta dal Ministero dell’Interno.
L’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, viene adottata nei confronti dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato per la tutela di esigenze di ordine interno e di sicurezza pubblica.
Prima di disporre l’espulsione il Ministro deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri. È un provvedimento amministrativo altamente discrezionale, utilizzato solo in casi gravi e indipendentemente dalla commissione di reati.
Art 13 comma 2 TUI: Espulsione disposta dal Prefetto
L’espulsione prefettizia può avvenire in tre casi:
-Lettera A, per irregolarità dell’ingresso: lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto
-Lettera B, per irregolarità del soggiorno. In questo caso le cose si complicano. Le situazioni in cui il prefetto può disporre l’espulsione nel caso in cui lo straniero…
1- si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione, prevista dall’art. 27 comma
1-bis T.U., che disciplina i casi di ingresso per lavoro in casi particolari. Si tratta di distacco di lavoratore straniero, dipendente da datore di lavoro avente sede all’estero, autorizzato ad entrare in Italia per il compimento di determinate prestazioni oggetto di contratto d’appalto.
2- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall’ingresso salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
3- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver reso alla Questura entro otto giorni lavorativi dall’ingresso la dichiarazione di presenza prevista per i soggiorni inferiori a 90 giorni per turismo, affari, visita, studio.
• si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato revocato;
• si è trattenuto nel territorio dello Stato dopo che il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
• si è trattenuto oltre il termine di novanta giorni ovvero quello più breve indicato nel visto di ingresso per i soggiorni per motivi di turismo, affari, visita, studio.
-Lettera C, per motivi di pericolosità sociale. Questa lettera fa riferimento a una serie di articoli di legge che definiscono le categorie di persone che sono ritenute socialmente pericolose. Infatti, lo straniero può essere colpito da decreto di espulsione prefettizio se:
1- è da ritenersi dedito a traffici delittuosi.
2- per condotta e tenore di vita è da ritenersi che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
3- per il suo comportamento è da ritenersi sia dedito alla commissione di reati che offendano o mettano in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
4- sia indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
5- ponga in essere atti preparatori diretti alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale, oppure a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue finalità terroristiche.
Insomma, la persona viene espulsa in quanto ritenuta socialmente pericolosa.
Il Prefetto ha, sì, un ampio margine di discrezionalità, ma deve comunque desumere la pericolosità sociale da elementi di fatto, situazioni certe e dimostrabili. Dovrà inoltre tenere conto della condotta complessiva dello straniero, se svolge, ad esempio, attività lavorativa, l’esistenza di una famiglia, il suo inserimento sociale, la durata del suo soggiorno o, nel caso di condanne penali, a quando queste risalgano. Sulla base di queste variabili il Prefetto deciderà se la pericolosità dello straniero è da ritenersi attuale.
E se il Decreto di Espulsione mi colpisce?
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