porto d'armi

Poirto di armi o di oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione

È proprio dello stato lo sforzo per il mantenimento dell’ordine pubblico, e non c’è minaccia più grave della circolazione di armi atte a offendere nella società. Ma laddove molti vedono una minaccia, altri vedono una necessità o un diritto, e lo stato non può ignorare le istanze di queste persone. Da qui l’esigenza di riconoscere coloro che hanno la necessità di portare un’arma con sé e definire i parametri secondo cui farlo: in due parole, il porto di armi o di oggetti atti offendere al di fuori della propria abitazione. 

Porto di armi: in cosa consiste

Il portare con se un oggetto, considerato direttamente per la sua destinazione naturale come arma o indirettamente per le modalità dell’impiego di ciò che comunemente non lo sarebbe, subisce due tipologie di limitazioni, a seconda che per detto porto sia necessaria o meno una licenza rilasciata dall’autorità.

Nel primo caso, se è richiesta l’autorizzazione da parte della Autorità per portare l’arma in questione, detta “Arma propria” (ad es. pistola, arco, spada, pugnale…), fuori dalla propria abitazione, e il soggetto ne sia sprovvisto, si costituisce fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 699 del Codice Penale, che è punito con l’arresto fino a 18 mesi, pena quest’ultima che è aumentata nel caso il fatto sia commesso nel luogo in cui via sia una adunanza di persone.

Nel secondo caso, invece, ovvero quando si porta con se un arma che non è soggetta a una preventiva apposita autorizzazione, detta “Arma impropria” ( ad es. coltelli da macellaio, mazze, tubi..) ecco che in detto caso si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge 110/1975 che sancisce il comportamento di colui che, senza giustificato motivo, porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona

Le sanzioni

In questo caso, il contravventore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da € 1.000 a 10.000, con aumento delle pene nel caso in cui ciò avvenga nel corso di manifestazione sportive.

Con la condanna, viene disposta anche la confisca delle armi, ovvero la sottrazione dell’oggetto al soggetto e l’espropriazione del bene ad opera dello Stato.

Porto di armi: cosa non rientra sotto la definizione di arma

Eccezioni: Non sono considerate armi le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. In caso di smarrimento o furto di armi o parti di esse, così come nel caso di rinvenimento, occorre farne immediata denuncia al più vicino ufficio di pubblica sicurezza

Gestire il porto di armi ai sensi di legge non è così immediato

Nel momento in cui si ha l’esigenza di portare con sé un’arma o anche semplicemente si vuole sapere come funziona la legge per evitare di violarla inconsapevolmente, la cosa migliore da fare è rivolgersi a un legale. Se ne hai bisogno rivolgiti al nostro studio: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

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