conseguenze della guida in stato di ebbrezza: cosa dice la legge

Conseguenze della guida in stato di ebbrezza: ecco cosa aspettarsi

Con il nostro precedente articolo abbiamo spiegato in cosa consiste, a livello normativo, l’illecito di Guida in stato di ebbrezza, ma abbiamo lasciato a un ulteriore approfondimento quel che consegue all’accertamento dell’illecito, ossia le conseguenze della guida in stato di ebbrezza.

Comportamenti virtuosi corrispondono a un minore rischio per noi e per gli altri, e forse una conoscenza della legge un po’ più approfondita può aiutarci a capire cosa si rischia anche dal punto di vista civile e penale.

Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza: sanzioni di tipo penale e amministrativo. 

Una volta accertato il suo stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, il guidatore va incontro a una serie di sanzioni che possono essere di tipo penale o amministrativo. La differenza fra le sanzioni che vengono comminate dipende dal tasso alcolemico che viene accertato.  

Guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro: nessuna sanzione prevista, salvo casi particolari come conducenti neopatentati, di età inferiore ai 21 anni, conducenti professionali nell’espletamento del loro lavoro o autisti di autobus, autorarticolati o autosnodati o per trasporto di più di 8 persone, o adibiti a trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 43,5 tonnellate. 

Guida con tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l: illecito amministrativo, non penale. Sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2170, e la sospensione della patente da tre a sei mesi.  

Guida con tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l: la sanzione è sia penale che amministrativa. Consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno.  

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: la sanzione è sia penale che amministrativa. Consiste in un’ammenda che va da euro 1500 a euro 6000. Vi è poi l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni, il sequestro preventivo del mezzo e la sua confisca. Se il proprietario del veicolo è diverso dal conducente, la durata della sospensione della patente è raddoppiata ma non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva in un lasso di tempo di due anni, è prevista la revoca della patente. 

In ogni caso, in aggiunta, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente

Nel momento in cui viene accertato lo stato di ebbrezza, infine, al conducente non è ovviamente consentito di rimettersi al volante. 

Un’altra delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza riguarda invece l’automobile. Se non viene disposto il sequestro del veicolo e in macchina non ci sono altre persone in grado di poter guidare il mezzo. Quindi il veicolo dovrà essere trasportato a spese del trasgressore presso il luogo indicato dall’interessato. Qui verrà lasciato in consegna al proprietario o al gestore dell’autorimessa nel caso si scelga di “fermare” l’auto nell’autorimessa più vicina. 

Il Codice della strada prevede, poi, alcune circostanze aggravanti

Fra queste ve n’è una che riguarda l’orario in cui l’illecito è stato commesso. Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza sono più pesanti fra le ore 22.00 e le ore 7.00: “l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà“. Questa aggravante si applica al solo reato, e dunque solo nella circostanza in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. 

Occorre poi comprendere la terminologia in cui il legislatore si è espresso.    

SOSPENSIONE PATENTE: sanzione accessoria disposta dagli Uffici della Motorizzazione Civile, dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria, che impedisce ai titolari di patente di guidare (art. 218 Cds) 

REVOCA della patente: cancellazione della patente, il guidatore dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida per essere abilitato a circolare. 

FERMO AMMINISTRATIVO: sottrazione temporanea del mezzo al proprietario, affidandone la custodia, a spese del proprietario stesso, ad un deposito delle forze dell’ordine o presso una autocarrozzeria autorizzata. 

Il SEQUESTRO AMMINISTRATIVO é la fase che precede la confisca, durante la quale il proprietario non perde la proprietà del mezzo ma questo resta a disposizione del Prefetto che deciderà poi se restituirlo o disporre la confisca. 

Con la CONFISCA il mezzo viene sottratto definitivamente al suo proprietario e non gli viene più restituito. Contro questi provvedimenti é ammesso il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. 

Questo articolo ti è stato utile?

Non perderti il preambolo, ossia l’inquadramento normativo dell’illecito guida in stato di ebbrezza.  

Hai bisogno di assistenza legale? Contatta il nostro studio: la prima consulenza è senza impegno! 

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Lucrezia Zacchi

Tags: No tags

Comments are closed.