patto commissorio

Il divieto di patto commissorio

Quando pensiamo ai concetti di “pegno” e “ipoteca”, siamo portati a credere che, nel momento in cui il debito ad essi collegato non venga saldato, il creditore si possa rivalere direttamente sul bene dato in pegno o ipoteca, trattenendolo. Ma la realtà è molto diversa… Eventuali accordi in tal senso costituiscono, infatti, la violazione del cosiddetto “divieto di patto commissorio

Cos’è il patto commissorio e cosa dice la legge?

Il patto commissorio consiste in una clausola contrattuale (o in un accordo autonomo accessorio ad un altro contratto), in forza del quale creditore e debitore stabiliscono che ad un eventuale inadempimento, da parte del debitore, seguirà l’automatico passaggio in proprietà al creditore di un bene dato in garanzia. Tale bene verrà acquisito dal creditore al suo valore attuale, senza che rilevi se tale valore sia superiore o inferiore all’ammontare del credito.

Si tratta, tuttavia, di un’opzione non consentita dal nostro Codice civile, il quale all’articolo 2744 stabilisce il divieto di patto commissorio, prevedendo che:

È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”.

art.2744 CC

Perché il patto commissorio è vietato?

Il patto commissorio è vietato per una serie di ragioni, tra queste:

1) la tutela del debitore: il creditore, approfittando di una situazione di bisogno o difficoltà del debitore potrebbe spingerlo ad un accordo iniquo (dare in garanzia un bene di valore molto più elevato rispetto al credito);

2) il divieto di farsi giustizia da sé: il creditore non può farsi giustizia da solo e in caso di inadempimento dovrà seguire le procedure stabilite dalla legge;

3) non sarebbe tutelata la “par condicio creditorum”: senza una regolare procedura esecutiva, in caso di pluralità di creditori, si creerebbero delle disparità;

Il patto marciano

Altro istituto simile al patto commissorio, ma che a differenza di quest’ultimo è considerato lecito nel nostro ordinamento, è il patto marciano. Attraverso tale patto, le parti stabiliscono che, in caso di inadempimento da parte del debitore, un bene appartenente ad esso diverrà di proprietà del creditore, ma solo dopo una stima di valore effettuata da un soggetto terzo ed imparziale, e con l’obbligo per il creditore di restituire l’eventuale eccedenza rispetto all’importo del debito inadempiuto. In tal modo sarà assicurata la stessa funzione di garanzia fornita dal patto commissorio, ma senza il rischio di un indebito arricchimento.

Patto commissorio: la punta dell’iceberg

Il diritto legato ai meccanismi di debito e di credito è complesso e articolato, e ricco di tutele e obblighi che proteggano sia il creditore che il debitore. Farsi aiutare a comprenderne le sfaccettature da un professionista, è per questo fondamentale, per cui rivolgiti al nostro studio se ne hai bisogno: tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Camilla Marcato

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