pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità e divorzio: un caso tutt’altro che raro

Triste a dirsi, ma quando in una coppia uno dei due viene a mancare, oltre alla sofferenza per il lutto in sé, vi è tutta una serie di preoccupazioni di natura materiale a complicare il momento. La cosa si complica ancora di più se la coppia era divorziata: possiamo pensare non intercorrano rapporti fra due persone divorziate, ma al contrario ve ne sono di molto precisi e normati, anche dal punto di vista economico! Ad esempio, che ne è dei contributi accumulati dalla persona defunta? Il coniuge divorziato ha diritto ugualmente alla pensione di reversibilità?

Pensione di reversibilità in caso di divorzio: quando si ha diritto

Secondo la previsione di cui all’articolo 9 della legge sul divorzio la ex moglie ha diritto alla pensione di reversibilità laddove percepisca un assegno divorzile e non sia passata a nuove nozze. Se non vi è alcun assegno divorzile, viene meno anche il diritto di percepire la pensione di reversibilità, cessa immediatamente l’erogazione della pensione se ci si sposa nuovamente.

Il coniuge superstite riceverà l’intero trattamento previsto dalla norma di legge, non soltanto l’importo pari all’assegno divorzile, che potrebbe anche essere inferiore alla pensione di reversibilità, e questo perché la pensione di reversibilità è un diritto previdenziale autonomo.

Ma cosa succede se il defunto marito si era risposato e c’è un altro coniuge?

In questo caso entrambe gli ex coniugi hanno un diritto autonomo, anche se gravante sulla stessa pensione, di ottenere la pensione di reversibilità. La norma si limita  ad indicare un criterio aritmetico per l’attribuzione della quota stabilendo che in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite la quota spettante a ciascuno è attribuita tenendo conto della durata del rapporto. 

La Corte Costituzionale  (n. 419/1999), e la Giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Ordinanza 28 aprile 2020 n.8263– in precedenza Cass. N.11226/2013-n.17636/2012-25174/2011-23670/2011-n.25564/2010) hanno, tuttavia, stabilito  il principio secondo cui, oltre al mero criterio aritmetico della durata dei matrimoni, sussistono anche altri criteri che si possono definire “correttivi”, grazie ai quali è possibile fare un bilanciamento del caso concreto ed evitare situazioni di squilibrio che si genererebbero tutte le volte che si dovesse adottare il solo criterio matematico della durata del rapporto matrimoniale rigidamente inteso ( dal momento del matrimonio alla data di sentenza del divorzio).

Verrà, quindi, valorizzata anche la convivenza antecedente al matrimonio, oltre che le condizione economiche  delle parti e l’importo della pensione da dividere. Sarà il Giudice a decidere, quindi, l’importo spettante a ciascuno dei contendenti, poiché il passaggio davanti al Tribunale, nel caso di concorso di ex coniugi, è indispensabile. Il Giudice, nel decidere, dovrà ispirarsi ai criteri sopra indicati.

La pensione di reversibilità: una questione complessa

Oltre al diritto di famiglia, la pensione di reversibilità riguarda in qualche modo i beni che una persona defunta lascia ai suoi cari. Sia nel diritto di famiglia che in quello di successione è sempre meglio farsi seguire da un legale esperto: se ne hai bisogno contatta il nostro studio, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

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