cessione del quinto

Cessione del quinto: la prima opzione per avere liquidità

Con questo articolo tratteremo un argomento connesso solo in parte con il diritto del lavoro, ma su cui tutti si pongono molte domande: la cessione del quinto. Sicuramente una delle prime cose a cui si pensa, quando si ha bisogno di liquidità, è richiedere un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ma cosa questo significhi e in cosa consista non è chiaro a tutti. Risponderemo dunque, in questo articolo, ad alcune delle domande che più spesso ricorrono sull’argomento. 

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una delle forme di prestito più diffuse al giorno d’oggi. Ciò soprattutto in ragione del fatto che per sottoscrivere questo tipo di contratti è spesso sufficiente essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, anche a termine, oppure di una pensione. Allo stesso tempo, poiché a garanzia del prestito vengono dati lo stipendio o la pensione, è anche una delle forme di finanziamento più proposte dalle società finanziarie.

Per quale ragione, dunque, abbiamo deciso di parlare della cessione del quinto?

Purtroppo, sempre più spesso, si rivolgono al nostro studio clienti che, allettati dal fatto di poter avere a disposizione consistenti somme di denaro nel giro di un brevissimo tempo, semplicemente vincolando il proprio stipendio, non si informano sulle conseguenze legate alla sottoscrizione di contratti di questo tipo. Abbiamo quindi deciso di rispondere ad alcune delle domande che più spesso ci vengono poste!

Cosa accade se vengo licenziato e/o mi dimetto?

Molti lavoratori pensano che, in caso di cessazione del rapporto, la società finanziaria non vanti più alcun diritto. In realtà, quando il rapporto di lavoro cessa, non viene meno l’obbligo di restituire la somma ricevuta in prestito. Al contrario, la società finanziaria avrà diritto a ricevere, dal datore di lavoro, quanto dovuto al lavoratore a titolo di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) fino al saldo del finanziamento. Ovviamente, qualora il prestito sia stato quasi interamente saldato, una parte del TFR sarà versata alla società finanziaria, e la restante parte sarà versata al lavoratore. Qualora, però, il TFR non fosse sufficiente a saldare il debito, la società finanziaria Vi notificherà un sollecito di pagamento e Vi chiederà di provvedere al saldo di tutto quanto ancora dovuto.

Dunque, la società finanziaria non bloccherà le richieste di pagamento per il semplice fatto che siete divenuti disoccupati! Né sarà per voi possibile continuare a pagare la stessa somma mensile che pagavate in precedenza!

Al contrario, nel momento in cui un lavoratore rimane senza impiego, la finanziaria chiede il pagamento immediato dell’INTERA SOMMA RESIDUA e, in caso di mancato saldo del dovuto, potrebbe persino avviare un’azione giudiziaria nei Vostri confronti per ottenere quanto dovutole. Ma non disperate! In questi casi, spesso, rivolgendosi tempestivamente a un legale è possibile trovare una soluzione.

In ogni caso, quando si viene licenziati o ci si dimette, si è tenuti a dare comunicazione alla finanziaria di quanto accaduto.

Quindi la società finanziaria può prendersi tutto il TFR di un lavoratore per compensare la cessione del quinto?

In molti si rivolgono a noi lamentando il mancato pagamento del TFR da parte del datore di lavoro a seguito di licenziamento o dimissioni. Soltanto in un secondo momento scopriamo che, in realtà, il datore di lavoro ha provveduto al pagamento del TFR, ma questo è stato versato direttamente (e interamente) alla società finanziaria. È bene ricordare, infatti, che, spesso, quando si sottoscrive una cessione del quinto, ci si impegna a versare soltanto 1/5 dello stipendio, ma non anche un 1/5 del TFR! Quest’ultimo, infatti, in molti casi viene per intero vincolato a garanzia del finanziamento, senza che nulla possa essere contestato al datore di lavoro o alla finanziaria.

Quindi il datore di lavoro può versare il TFR alla finanziaria e non al lavoratore?

Nel momento in cui si sottoscrive una cessione del quinto dello stipendio, il contratto viene inviato anche al datore di lavoro. Questi è tenuto a versare mensilmente 1/5 dello stipendio alla società finanziaria, fino a diversa comunicazione. Allo stesso modo, il datore di lavoro è obbligato a versare alla finanziaria quanto dovuto a titolo di TFR e non potrà versarlo direttamente al lavoratore, salvo che non sia la società finanziaria a comunicarglielo.

Cessione del quinto: cosa succede se cambio lavoro?

Quando si cambia lavoro, si deve innanzitutto dare comunicazione di ciò alla società finanziaria. Quest’ultima avrà comunque diritto a ricevere il TFR dal precedente datore di lavoro e, quindi, non rinuncerà al TFR soltanto perché Voi continuerete a lavorare altrove, anziché essere disoccupati. Inoltre, qualora il TFR non sia sufficiente a coprire il debito, la finanziaria potrà continuare a pretendere il versamento di 1/5 dello stipendio da parte del nuovo datore di lavoro, fino a saldo integrale dell’importo dovuto.

Attenzione: se non si comunica il nuovo rapporto di lavoro, la finanziaria pretende il pagamento immediato dell’intera somma ancora dovuta, perché presume che Voi siate disoccupati!

Cosa succede se c’è un trasferimento d’azienda?

In caso di trasferimento d’azienda e quindi di passaggio da un datore di lavoro ad un altro per scelte aziendali, il dipendente non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione. Semplicemente, la società finanziaria richiederà il pagamento del quinto dello stipendio al nuovo datore di lavoro. Si precisa che, se al momento del trasferimento dell’azienda vi è anche la liquidazione del TFR, la finanziaria ha diritto al pagamento del TFR come nel caso precedente.

Cosa succede alla cessione del quinto se mi indebito e mi pignorano lo stipendio?

Purtroppo, molte volte, le somme richieste con il prestito non sono sufficienti per coprire i debiti e, quindi, i creditori procedono con il pignoramento del quinto dello stipendio. Il fatto che un lavoratore abbia sottoscritto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, non impedisce ai creditori di procedere con il pignoramento di 1/5 dello stipendio. Pertanto, un lavoratore potrebbe trovarsi in busta paga la trattenuta sia del quinto dello stipendio dovuto alla finanziaria, sia del quinto dello stipendio dovuto al creditore che ha notificato il pignoramento.

Stai valutando o hai già sottoscritto contratti di questo tipo? Ti trovi in situazione di difficoltà? Non rischiare, rivolgiti al nostro studio per poter contare sull’assistenza di un legale: tutela i tuoi diritti.

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