amministratore di sostegno

Un aiuto concreto: ecco quando nominare un amministratore di sostegno

Quando pensiamo alla parola “sostegno”, subito la associamo a parole quali cura, aiuto, conforto. In effetti, la definizione di amministratore di sostegno si discosta poco dalle associazioni che abbiamo fatto, ed è una figura riconosciuta dalla legge, ex art. 404 e ss. del codice civile, che spesso risulta imprescindibile.

Lo scopo dell’amministratore di sostegno, infatti, è quello di tutelare le persone con la minor limitazione possibile della loro capacità di agire. Parliamo di persone con difficoltà oggettive, che hanno bisogno di appoggiarsi a una persona terza che abbia chiaro e faccia proprio il valore etico della tutela dell’autonomia e degli interessi dell’amministrato.

Quando lo si può nominare?

L’articolo 404 del codice civile prevede che la nomina dell’amministratore di sostegno avvenga quando “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La nomina avviene successivamente alla presentazione di un ricorso avanti il Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Successivamente, l’amministrato, potrà compiere in maniera autonoma gli atti di ordinaria amministrazione (fare la spesa, pagare le bollette, acquisto di capi d’abbigliamento ecc) mentre gli saranno preclusi gli atti di straordinaria amministrazione (apertura conti bancari, acquisto di beni mobili e immobili, variazione del medico di base, richiesta di ingresso in strutture quali RSA, ecc.)

Per fare qualche esempio di casi in cui si può provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno parliamo di:

– pazienti psichiatrici affetti da patologie come depressione o schizofrenia, magari privi di una forte rete familiare a supporto;

– persone anziane senza figli o figure familiari che possano provvedere ai loro bisogni o con figli/parenti stretti in forte disaccordo sugli aiuti assistenziali ed economici come l’integrazione alle rette per casa di riposo o per il pagamento dello stipendio della badante nel caso in cui la pensione non sia sufficiente, o in disaccordo sui turni di assistenza domiciliare per l’anziano;

– chi è affetto da gravi patologie mediche (Sla, tumore, Parkinson o altre patologie fortemente invalidanti) che possono anche decidere autonomamente la nomina di un AdS per gravare meno sui familiari;

– persone con gravi dipendenze da alcool, gioco o sostanze stupefacenti che non sono in grado di gestire le risorse economiche a loro disposizione mettendo a rischio la famiglia o loro stessi (potrebbero smettere di pagare l’affitto e rischiare lo sfratto, continuare ad utilizzare mezzi di trasporto privati sotto l’effetto di stupefacenti o con un tasso alcolemico elevato, rifiutare cure e supporto psicologico, mettere a rischio dei figli minori ecc)

Come nominare un amministratore di sostegno?

Come già evidenziato, per la nomina di AdS è essenziale presentare un ricorso al Tribunale della residenza o domicilio dell’amministrato. Per la nomina, però, non è necessario il consenso del beneficiario. Questi verrà sentito in udienza dal Giudice che valuterà l’effettiva esigenza della nomina di un amministratore di sostegno, sulla base delle dichiarazioni fatte dal beneficiario e della documentazione allegata da chi la richiede.

La domanda può essere presentata dallo stesso amministrato, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero ma non è inusuale che venga presentata anche dagli assistenti sociali del Comune o delle strutture assistenziali.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, può essere designato dallo stesso interessato, può essere un familiare o una persona terza.

La figura dell’amministratore di sostegno è solo una delle molte forme di aiuto previste dalla legge

Ve ne sono di adatte a molti casi: se vuoi sapere di più contatta il nostro studio: tutelai tuoi diritti! 

Articolo realizzato in collaborazione con la dottoressa Alberto Padoan

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