assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento, cosa fare in caso di mancato pagamento?

La riforma Cartabia ha introdotto davvero molti cambiamenti nel diritto di famiglia. Uno dei cambiamenti introdotti da questo complessa riforma riguarda una delle sue espressioni più tangibili, economiche: l’assegno di mantenimento.

Assegno di mantenimento: cosa cambia con la riforma Cartabia

La riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno 2023, ha semplificato la possibilità di ottenere direttamente dal terzo il versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede contenziosa. Il tutto senza ricorrere ad una procedura lunga e dispendiosa che scoraggiava i più nel recupero.

In passato, infatti, se, a seguito di una separazione, veniva stabilito un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge e/o dei figli, ove l’obbligato non avesse adempiuto spontaneamente era necessario, per ottenere un pagamento continuo del dovuto, agire mediante ricorso  avanti al Tribunale , ai sensi dell’articolo 156  6 comma del codice civile, per ottenere l’ordine del Giudice al terzo debitore di versare direttamente la somma al beneficiario.

Se il terzo non pagava era necessario intraprendere una procedura contro il terzo

La normativa, in caso di divorzio, era assai più semplice, creando una disparità di trattamento tra il coniuge separato e quello divorziato. Infatti l’articolo 8 della Legge sul Divorzio prevede ai commi dal 3° al 6° un procedimento stragiudiziale che si articola  in tre fasi:

  1. Messa in mora dell’inadempiente con invio di raccomandata o tramite pec;
  2. Decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora;
  3. Notifica diretta al terzo debitore, con comunicazione anche all’obbligato, del provvedimento che ha disposto l’assegno e che ne contiene la misura, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute.

La legge Cartabia, mutuando da questa procedura, assai più semplice, ha esteso la possibilità di ottenere il pagamento diretto del mantenimento anche nei casi di separazione. L’ articolo 473 bis numero 37 c.p.c. prevede , infatti, che si applichi la procedura prima limitata al solo caso del divorzio. Questo non solo in caso di separazione, ma anche in tutti quei casi nei quali vi sia il diritto da un assegno di mantenimento non percepito. Questo, in particolare, nei casi di ex conviventi con prole, operando quindi una parificazione tra i figli nati all’interno del matrimonio e fuori dal matrimonio . Inoltre la normativa in parola trova applicazione anche nel caso di negoziazione, ossia, quel diverso procedimento- che definiamo semi contenzioso. Mediante questo procedimento è possibile giungere alla separazione, al divorzio o a provvedimenti relativi all’affido e al mantenimento dei figli nati da una coppia non sposata.

E se il terzo non paga?

La norma di cui sopra disciplina anche questa circostanza, prevedendo che se il terzo non paga sarà possibile agire direttamente contro questi. L’articolo, inoltre, prevede anche l’ipotesi, non infrequente, nella quale il credito dell’obbligato sia già stato pignorato. Di regola il terzo a cui ci si rivolge è il datore di lavoro, e succede che lo stipendio sia già stato oggetto di precedenti pignoramenti. In questo caso sarà necessario rivolgersi al Giudice dell’esecuzione per stabilire la ripartizione delle somme. Va detto che l’assegno di mantenimento, soprattutto ove riguardi minori, ha una natura e una finalità tale da renderlo, nella maggior parte dei casi, prioritario rispetto ad altri pignoramenti.

L’assegno di mantenimento è solo la punta dell’iceberg!

Il diritto di famiglia è davvero complesso e delicato, perché va a toccare situazioni e casi molto sensibili e impattanti sul benessere psicofisico delle persone. Per questo è sempre meglio affidarsi al miglior professionista a nostra disposizione. Se hai bisogno di assistenza in materia rivolgiti al nostro studio, tutela i tuoi diritti!

Articolo scritto in collaborazione con l’avvocato Marta Michelon

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